La sentenza della Cass. 23361/2006 recita: "In tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 2, disponendo che i ricavi ed i costi di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare vanno imputati all'esercizio in cui si verificano tali condizioni, esclude la deducibilità di provvigioni non ancora certe e determinate nella loro debenza e nel loro ammontare, in quanto contrattualmente condizionate al buon fine delle prestazioni, non ricorrendo, fino al momento in cui dette prestazioni non siano ultimate effettivamente, il requisito della certezza, normativamente prescritto ai fini dell'imputabilità ai costi di esercizio"
Alla luce di ciò un agente che fattura le provvigioni all'incasso, talvolta differito rispetto alla consegna dei beni anche di due anni, deve dichiararle nell'anno della consegna o dell'incasso?
Grazie anticipatamente,
Livio Sanseverino.
Alla luce di ciò un agente che fattura le provvigioni all'incasso, talvolta differito rispetto alla consegna dei beni anche di due anni, deve dichiararle nell'anno della consegna o dell'incasso?
Grazie anticipatamente,
Livio Sanseverino.